Dalla Protezione civile regionale arrivano chiarimenti sulle disposizioni contenute nell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dello scorso 17 maggio.
Le spiegazioni, contenute in una circolare firmata oggi dal capo della Protezione civile Calogero Foti, riguardano l’uso della mascherina e le attività di pasticcerie, panifici e tabacchi, teatri, esercizi commerciali nei luoghi turistici, scuole di danza, Parchi avventura e Parchi acquatici.
Uso della mascherina
La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all’aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all’articolo 3 del Dpcm del 17 maggio 2020 – “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar. È obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatoria. Inoltre, l’ordinanza n.21, all’articolo 23, prevede che l’attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l’uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine solo nel caso in cui non sia possibile stare distanti da altre persone. Infine, si ricorda che l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Pasticcerie, panifici e tabacchi
Dall’obbligo di chiusura domenicale al pubblico, oltre a farmacie, le edicole, bar, la ristorazione e i fiorai” sono esentate anche pasticcerie, panifici e mercati del contadino che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi – e ciò tenuto conto della omogeneità di tali attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza – e i tabacchi per le particolari finalità svolte da tali esercizi nelle giornate domenicali e festive.
Teatri
Il Dpcm dello scorso 17 maggio prevede che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno tali spettacoli possono essere svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Tenuto conto dell’imminente inizio della stagione estiva e della sostanziale residualità degli spettacoli da svolgersi in luoghi chiusi, la circolare chiarisce che, nel territorio ella Regione Siciliana, con l’espressione “200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”, si intendono esclusivamente gli spettatori, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.
Esercizi commerciali in luoghi turistici e in luoghi di culto
I sindaci possono disporre, con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici e in luoghi di culto, con eccezione di supermercati e outlet per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura.
Scuole di danza, Parchi avventura e Parchi acquatici
L’apertura nei giorni domenicali e festivi di tali strutture é ammessa, per analogia con la disciplina in materia di attività sportive, a condizione del rispetto integrale, oltre che delle regole del Dpcm del 17 maggio 2020, delle prescrizioni di cui alle circolari del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico prot.16255 del 3 maggio 2020 e prot.19361 del 21 maggio 2020. Nel rispetto delle medesime prescrizioni, è ammessa l’apertura ordinaria delle scuole di danza.
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