Prevenzioni degli incendi, Tranchida firma ordinanza: ecco le regole

Con una ordinanza sindacale, il primo cittadino di Trapani ha approvato le misure per la prevenzione degli incendi per la stagione 2020.

Tra il 15 giugno 2020 ed il 15 ottobre 2020, nella città di Trapani è fatto divieto, in prossimità diboschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di accendere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Inoltre, dalle 6 alle 9, ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell’anno che va dal 1 ° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre e consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro.

I proprietari di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni di estensione superiore a 3.000 metri quadri, e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera area, l’apertura di viali parafuoco distanti almeno sei metri dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a 20 metri in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.).

Francesco Tarantino

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