Accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani il ricorso di una contribuente, residente nella frazione di Rilievo, che dal 2006, prima con il Programma di fabbricazione e dopo con il Piano Regolatore Generale, attende da parte del Comune il rilascio della concessione edilizia su un terreno potenzialmente edificabile ma, di fatto, sempre utilizzato come terreno agricolo.
I giudici della prima sezione della CTP di Trapani, richiamando un orientamento ormai consolidato da parte della giurisprudenza, hanno confermato quanto sostenuto dal legale della ricorrente secondo cui “i ritardi e le difficoltà ad ottenere la concessione edilizia incidono in misura determinante sull’edificabilità effettiva del terreno perché limitante l’attitudine ad essere sfruttato e concretamente destinato alle finalità potenzialmente assegnate all’atto dell’approvazione del PRG”.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso nel 2016 dal Comune di Trapani con il quale l’amministrazione chiedeva alla contribuente il pagamento di circa 3000 euro a titolo di maggiorazione ICI, e relative sanzioni e accessori, per un terreno potenzialmente edificabile in quanto ricadente in zona omogenea C/2 secondo quanto prevedeva il PRG.
Assistita dall’avvocato Filippo Spanò, componente della Delegazione comunale dell’associazione di consumatori CODICI, la donna è riuscita ad ottenere l’annullamento dell’avviso.
“Per la determinazione della base imponibile dell’ICI o dell’IMU – spiega Spanò – l’amministrazione comunale dovrà, d’ora in poi, tener conto dell’edificabilità di fatto e non di quella potenziale, come statuito nella sentenza. Questo provvedimento costituisce un importante precedente per il territorio del Comune di Trapani – prosegue il legale – e potrebbe applicarsi a tutti quei casi in cui le aree edificabili ricadono in zone prive di opere di urbanizzazione, come la rete fognaria comunale, si pensi a frazioni come Guarrato e Rilievo, peraltro ormai prossime a dar vita al costituendo Comune di Misiliscemi”.