Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è pronunciato oggi sul ricorso in appello presentato da Michele Rallo e da Giuseppe Bica, rappresentati dall’avvocato Augusto Sinagra, contro l’ordinanza con cui il TAR di Palermo aveva respinto la loro richiesta di sospensione cautelare del provvedimento con cui l’amministrazione comunale di Trapani richiede la dichiarazione di antifascismo per ottenere la concessione di spazi pubblici.
Adesso il CGA ha dato ragione ai ricorrenti rilevando che il provvedimento impugnato presenta evidenti profili di illegittimità perchè “impone – come si legge nell’ordinanza – al richiedente la concessione di suolo pubblico di effettuare affermazioni che appaiono, almeno in parte, lesive del diritto inviolabile (ai sensi dell’art. 2 della Costituzione ) alla libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’art. 21 della Costituzione nella parte in cui tutela anche la libertà di pensiero e il diritto al silenzio, cioè a non manifestare le proprie convinzioni, ed è ‘il più alto, forse’ dei ‘diritti primari e fondamentali’ sanciti dalla Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 1971), richiamato negli articoli 9 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e negli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che
distinguono la libertà di pensiero dalla libertà di espressione”.
Secondo il CGA “le limitazioni alla libertà di cui all’art. 21 Costituzione che discendono dall’ordinamento N. 00978/2019 REG.RIC. costituzionale e, in particolare, dalla XII disposizione transitorie della Costituzione non si riverberano sulla libertà di formazione del pensiero nel cosiddetto “foro interno”, dal momento che, in disparte ogni considerazione in ordine all’assoluta impossibilità di controllare quest’ultimo, è la connotazione pubblica della manifestazione del
pensiero a delineare la rilevanza penale delle condotte tipizzate dalla legge Scelba (n. 645 del 20 giugno 1952) secondo l’interpretazione del giudice costituzionale (Corte cost. 25 novembre 1958 n. 74).
Il provvedimento del Comune “laddove richiede il rilascio di dichiarazioni che hanno ad oggetto, nella sostanza, l’impegno a non commettere il reato di apologia del fascismo risulta pleonastico e tautologico e, in quanto tale, lesivo del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, specie laddove il rilascio delle suddette dichiarazioni condiziona la conclusione del procedimento, nonché del principio di proporzionalità, laddove conculca la libertà di pensiero in vista di obiettivi pubblici che, pur legittimi, possono essere perseguiti con più
appropriati ed efficaci strumenti, pertinenti rispetto alle finalità del provvedimento (per esempio la previsione di decadenza immediata dalla concessione nel caso di turbativa dell’ordine pubblico legata a condotte del concessionario)”.
Il CGA ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR perché questo proceda alla “sollecita fissazione dell’udienza di merito”. Rallo e Bica hanno espresso “particolare soddisfazione perché il CGA non ha soltanto accolto la richiesta di sospensiva, ma è anche entrato nel merito, stigmatizzando il tentativo del Comune di Trapani – o meglio di certi consiglieri del Comune di Trapani – di conculcare i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione. Il tutto – hanno ribadito i due esponenti della destra storica trapanese – con riserva di successive azioni di ordine penale e civile”.