Detenzione armi, entro il 14 settembre la presentazione del certificato medico obbligatorio

Con il Decreto Legislativo 104 del 10 luglio 2018,, in attuazione di una specifica direttiva dell’UE, sono state apportate alcune modifiche alle norme in materia di armi. Tra le novità è stato previsto l’obbligo di presentare, ogni cinque anni, un certificato medico attestante i prescritti requisiti a carico dei soggetti che detengono le armi, anche da collezione.

Il certificato medico può essere rilasciato dal settore medico-legale dell’ASP o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e da esso dovrà risultare che il soggetto detentore di armi non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d’intendere e di volere.

L’obbligo, per espressa previsione normativa, non si applica ai detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità e ai collezionisti di armi antiche. In caso di porto d’armi non più rinnovato, i cinque anni decorrano dalla scadenza dell’ultimo rinnovo;

La certificazione medica deve essere presentata all’ufficio locale di pubblica sicurezza (Questura di Trapani, Commissariato di P.S. competente in base alla residenza dell’interessato) o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.

Nella fase di prima applicazione della nuova normativa – entrata in vigore il 14 settembre dello scorso anno – ai detentori di armi è stato concesso un anno di tempo per produrre il certificato medico.

Allo scadere dell’anno – quindi il prossimo 14 settembre – pertanto, gli Uffici di pubblica sicurezza provvederanno a diffidare formalmente gli interessati perchè presentino la certificazione entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali, in mancanza di tale adempimento, le armi saranno ritirate cautelarmente, come previsto dall’articolo 39 del T.u.l.p.s., e gli atti saranno trasmessi al prefetto per la successiva emissione del divieto di detenzione armi.