Coronavirus e cura di cani e gatti randagi, Rizzi alle Autorità: “Consentiti gli spostamenti dei cittadini”

In questo periodo di limitazioni agli spostamenti personali per l’emergenza coronavirus, sono diversi i cittadini – che si prendono abitualmente cura di cani e gatti presenti allo stato libero nei diversi territori comunali – preoccupati dalla circostanza di poter incorrere in sanzioni laddove la loro azione non venisse riconosciuta come necessaria in caso di controlli.

Sulla questione l’animalista trapanese Enrico Rizzi, nella qualità di capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo, ha inviato una nota ai vertici provinciali di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale oltre che, per conoscenza, al prefetto e al procuratore della Repubblica di Trapani.

“Alcuni cittadini – scrive Rizzi – mi hanno contattato riferendo che sarebbe stato consigliato, o anche
impedito di uscire di casa per sfamare gli animali vaganti sul territorio e accuditi ormai da tempo dagli stessi cittadini; tale diniego risulterebbe essere stato dato per via telefonica da alcune Caserme e Commissariati di P.S. ai quali i cittadini si stanno rivolgendo in questi giorni, al fine di non incorrere in eventuali sanzioni di carattere penale”.

Sul punto Rizzi fa presente che “lo spostamento per curare, alimentare, assistere o soccorrere gli animali d’affezione è giustificato per motivi di salute e necessità, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020. E’ doveroso informarVi – prosegue – che il Ministero della Salute, con la circolare DGSAF
6249/12.03.2020 ‘Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020’, chiarisce in maniera inequivocabile che gli spostamenti relativi alla cura degli animali d’affezione, come quello da
Voi accertato, rientrano nell’ambito della deroga dei motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale”.

Secondo Rizzi, alla luce della circolare citata e del quadro normativo attuale, “lo spostamento di un soggetto da Comune a Comune o all’interno del suo Comune, nel pieno rispetto delle regole precauzionali previste (es. mantenere le distanze adeguate, lavarsi lemani, etc), al fine di accudire e garantire la vita e la salute ad animali, ivi compresi gatti, di cui
a vario titolo si è responsabili è lecito, in base al combinato disposto degli art.li 1 e 2 comma 7 Legge 281 del 1991 (ex L.R. 15/2000) ed art 544 bis, ter e 727 c.p., in quanto dettato dallo svolgimento di una attività indispensabile a garantire la vita e la salute dell’animale in questione, come del resto previsto dalla circolare citata”.

“La Legge n.281 del 1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” – si legge inoltre nella nota inviata dall’animalista alle Autorità – all’art. 1, dispone che ‘lo Stato ha l’obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione (…)’, in altre parole, la Legge 281 ha riconosciuto come ‘interesse pubblico preminente di rilievo statale’ la promozione del benessere e
la tutela degli animali d’affezione, mentre all’art art. 2, comma 7 è previsto che le colonie feline sono protette ed è vietato a chiunque maltrattarle e/o spostarle dal loro habitat naturale”.

Rizzi cita anche la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce – Sez. Prima – 25 marzo 2009 secondo cui “la privazione di cibo per gli animali randagi/non padronali – nel caso specifico, possibile conseguenza della eventuale impossibilità di recarsi nelle località ove sono stanziate le colonie feline – “può incidere sulle condizioni di sopravvivenza degli animali […] la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell’abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza”.

“La recente sentenza TAR Puglia n. 1078 del 2018 – prosegue Enrico Rizzi – stabilisce inoltre che: “deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere, oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già proseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Inoltre, sempre a tutela del diritto del gatto libero ad essere accudito, si ricorda che la sentenza n. 833 del Consiglio di Stato (sez. III – adunanza 16/09/1997) stabilisce l’illegittimità del divieto di somministrare cibo ai gatti liberi; Vale la pena precisare che sempre in materia di tutela degli animali di affezione la Convenzione europea, ‘Per la protezione degli animali da compagnia’ (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, ‘Protezione degli animali da compagnia’), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di questi animali (ossia, non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al
loro abbandono, ecc.). La legge tutela i felini liberi ed il loro diritto ad essere accuditi anche con il capo IX bis del Codice Penale (articoli 544-bis e 544-ter c.p.) ed art 727 c.p.”.

Il capo della Segreteria Nazionale del PAE conclude citando la giurisprudenza secondo cui “la mancata cura di un animale di proprietà o di cui si ha comunque la responsabilità integra il reato di maltrattamento di animali con condotta omissiva previsto dal Codice Penale all’articolo 544 ter. Vigendo inoltre il reato di abbandono di animale, previsto dalla prima parte dell’articolo 727 del Codice Penale, per la Corte di Cassazione, il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale (sentenza Corte di Cassazione n. 18892 del 13 maggio 2011)”.

Rizzi chiede, quindi, “un cortese intervento di diffusione ed applicazione di tali normative e provvedimenti presso tutte le Caserme, Stazioni CC e Commissariati di P.S. della provincia di Trapani, al fine di consentire ai cittadini gli spostamenti per la documentata esigenza di cura degli animali d’affezione, in quanto la stessa non si ritiene in alcun modo possa essere sanzionata dal nostro ordinamento giuridico” e ringrazia forze dell’ordine e Corpo Forestale “per il vostro impegno giornaliero a difesa di tutti noi cittadini, della legalità e della salute pubblica”.