Il Comune di Trapani ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di un contributo economico integrativo all’affitto per l’anno 2018.
I cittadini in possesso dei requisiti indicati nell’allegato Bando possono presentare istanza per la concessione del contributo economico entro il 23 marzo 2020.
I cittadini in possesso dei requisiti indicati nell’allegato Bando possono presentare istanza, per la concessione del contributo economico in questione, utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso il IV Settore – Servizi Sociali in via Erodoto 1, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede a Palazzo Cavarretta, oppure scaricabili dal sito Internet del Comune di Trapani.
Il Comune di Trapani provvederà a trasmettere le domande pervenute al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che provvederà ad espletare la relativa attività istruttoria, provvedendo anche ad erogare il contributo agli aventi diritto.
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE “zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito di fascia “A”; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di €3.098,74. Parimenti, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del canone sul reddito di fascia “B”; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall’art. 2 del D.M. 7 giugno 1999.
E’ fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere, eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia “A” non dovrà superare il limite massimo di € 16.491,15, mentre quello di fascia “B” non potrà superare il limite massimo di € 18.939,31. Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo, il reddito è diminuito, per ogni figlio a carico, di € 516,45; dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o assimilato, il reddito andrà ulteriormente abbattuto del 40%, come previsto dall’art. 21 della legge n.457/78.26