A Paceco, l’Amministrazione comunale adotta un nuovo provvedimento che prevede diversi obblighi e divieti per prevenire il pericolo di incendi nel territorio durante il periodo estivo. L’ordinanza sindacale non consente ai cittadini di accendere stoppie dal 15 giugno al 30 settembre ed è inoltre vietata anche dopo tale data se soffiano venti impetuosi.
È vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza minore di 500 metri dagli stessi; nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano e accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dalle sterpaglie; nelle zone danneggiate o distrutte da un’incendio sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltura agraria, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo; tutti i campi dovranno essere liberati da ogni residuo di eventuali lavorazioni; lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo (falceti, ginestreti, canneti) interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno dieci metri, con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi e palchi basali secchi; che i proprietari di stalle o altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno dieci metri; nel caso di sparo di fuochi d’artificio è fatto obbligo agli Enti e/o comitati organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando di Stazione Forestale e Vigili del Fuoco; chiunque, al manifestarsi di pericolo di incendio di qualsiasi natura, è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l’evenienza dell’incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il dindaco oppure la sede più vicina delle Forze dell’Ordine.
Inoltre, nell’ordinanza dispone che l’accensione di fuochi è vietata: in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni; lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali) e le ferrovie nonché nelle aree incolte in genere ed in ogni caso a distanze inferiori a 100 metri da queste; lungo i corsi d’acqua; a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate e da siepi campestri. Nell’accensione di fuochi non bisogna creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi e alla distanza previsti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando questo sia spento. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi. Devono essere comunque adottate tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
È vietato a chiunque bruciare rifiuti quali ad esempio sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi anche gli scarti agricoli. È data opportunità di ricorrere all’autosmaltimento mediante combustione all’aperto (esclusivamente fuori dai centri abitati e/o da luoghi abitati, per potatura di alberi da frutto e da arredo; siepi da giardino; sfalciatura di prati; residui di coltivazioni di piante annuali.;
È inoltre concesso alle aziende agricole, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell’ambito della normale conduzione del fondo, di bruciare il materiale risultante dalle potature con le seguenti limitazioni e modalità di controllo: nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell’atmosfera; i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare o collaboratore; in entrambi i casi sopra previsti i soggetti interessati dovranno comunicare la volontà di effettuare l’accensione del fuoco all’Ufficio Protezione Civile comunale ed al Comando Stazione Forestale di Trapani che provvederanno ad annotare il nominativo del richiedente, il luogo e la data; l’accensione del fuoco potrà essere effettuata nel giorno stesso della comunicazione ed entro i due giorni successivi. Nel caso in cui pervenissero più richieste di bruciatura nell’ambito della stessa zona l’Ufficio di Protezione Civile comunale provvederà a differire nel tempo le stesse secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale.
Per tutte le persone che violano le dispozioni contenute nell’ordinanza sindacale, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
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