La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminata la segnalazione del Presidente della Lega Pro e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) il signor Maurizio De Simone, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Trapani Calcio s.r.l. nonché amministratore unico della FM Service s.r.l., società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio s.r.l.: per la violazione degli artt. 1 bis comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015 per avere fornito alla società Trapani Calcio s.r.l. una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società FM Service s.r.l. (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), poi trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega PRO il 25.3.2019, risultata non genuina;
2) il signor Francesco Paolo Baglio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Trapani Calcio s.r.l.: per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8, commi 1 e 4, del previgente C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015: per avere la società Trapani Calcio s.r.l. da lui rappresentata trasmesso il 25.3.2019 alla segreteria della Lega Pro una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla FM Service s.r.l. (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), risultata non genuina;
3) la società Trapani Calcio s.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante signor Francesco Paolo Baglio nonché dal proprio amministratore delegato all’epoca dei fatti signor Maurizio De Simone, anche amministratore delegato del Trapani Calcio s.r.l. e amministratore unico della FM Service s.r.l., società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio s.r.l.
Ecco come risponde il presidente del Trapani Calcio Giorgio Heller:
Ma cosa dice l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva?
Art. 4
Obbligatorietà delle disposizioni generali
1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
3. L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Riguardo le sanzioni, gli articoli 8 e 9 dicono:
Art. 8
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il
passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10.
Art. 9
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più
delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea.