Studente di un istituto elementare cittadina cade durante le lezioni, si frattura il gomito e i genitori fanno causa alla scuola. È avvenuto nel 2016 a Trapani dove, adesso, sarà il Ministero dell’Istruzione a dover pagare un risarcimento di circa trentamila euro per i danni riportati da bambino di dieci anni.
Di ritorno dalla toilette della palestra della scuola, a causa del pavimento scivoloso, lo studente rovinò a terra riportando la frattura del gomito. Un infortunio del quale non fu immediatamente colta la gravità dagli operatori scolastici.
Fu, infatti, la madre ad accorgersi del gonfiore sospetto al braccio del figlio quando andò a prelevarlo al termine della mattinata scolastica.
Dato che il bambino non riusciva a muovere l’arto e si lamentava, la madre lo condusse al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio di Abate di Trapani dove, al termine degli accertamenti, i sanitari riscontrarono un “distacco epifisario misto prossimale radio e ulna sinistra” che comportò un intervento chirurgico d’urgenza.
Nel prosieguo della vicenda, i genitori hanno consultato diversi specialisti, apprendendo che tale tipologia d’infortunio, se subito da un bambino dell’età del soggetto in questione, in quanto riguardante punti cruciali per lo sviluppo, può compromettere la naturale crescita ed evoluzione fisica dell’arto. In sostanza, anche in conseguenza dei delicati interventi chirurgici a cui il bambino è stato sottoposto, non può escludersi il rischio di una definitiva limitazione della funzionalità e della crescita del braccio.
I due genitori, assistiti dallo studio legale degli avvocati Leonardo e Marcello Mione, hanno visto accolte le loro ragioni e le due parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
Secondo un recentissimo ma ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione Civile, “nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola medesima né all’insegnante“.
“Questa sentenza – spiega l’avvocato Marcello Mione – sottolinea quanto sia importante prestare attenzione al livello di sicurezza garantito negli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, a tutela della salute dei più giovani”.