Altro ricorso accolto dai giudici contro il Comune di Trapani in materia di tributi locali. L’istanza era stata presentata dalla stessa contribuente che, un paio di settimane fa, aveva ottenuto l’annullamento di un avviso di accertamento relativo all’ICI 2011.
Con sentenza depositata lo scorso 25 ottobre, la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ha annullato un avviso di accertamento questa volta in materia di IMU del 2012 condannando l’Amministrazione trapanese anche al pagamento delle spese legali.
L’avvocate Filippo Spanò, componente della delegazione territoriale dell’associazione CODICI e che aveva curato anche il primo ricorso, ha sostenuto che – ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI o dell’IMU – il Comune debba tenere conto dell’edificabilità di fatto e non di quella potenziale e che, pertanto, non si possa tener conto dell’edificabilità di un lotto di terreno soltanto perché prevista dal Piano Regolatore Generale in presenza di una serie di circostanze che ne limitano l’attitudine ad essere sfruttato e destinato all’edificazione.
Nel caso in questione la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto la tesi del legale meritevole di accoglimento in quanto la contribuente è riuscita a documentare le difficoltà nell’ottenimento della concessione edilizia dovuta dall’assenza della rete fognaria nella frazione di Rilievo, circostanza questa che incide inevitabilmente ed indiscutibilmente sulle effettiva edificabilità del terreno.
Lo stesso legale aveva già espresso il proprio convincimento sull’importanza della precedente sentenza come precedente per il territorio del Comune di Trapani in quanto applicabile a tutte quelle aree edificabili ricadenti in zone prive di opere di urbanizzazione come la rete fognaria comunale. Sembra proprio che la CTP di Trapani sia ormai dello stesso avviso.